Statuto: Associazione “Ranch Gaucho ASD APS”



Art. 1 Costituzione
1.1. È costituita l’Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato denominata “Ranch Gaucho Associazione Sportiva Dilettantistica di promozione sociale”, in breve “Ranch Gaucho ASD APS” ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e, ove operativa, dell’art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia.
1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
1.3. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione al registro delle attività sportive dilettantistiche ed al Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Inoltre, si potrà affiliare annualmente, anche contemporaneamente, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.
1.4. Per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche l’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo.
1.5. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione e all’attività della Associazione.
Art. 2 Sede
2.1. L’associazione ha la sede legale in località Civitella nel comune di Sellano in provincia di Perugia. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.
Art. 3 Scopi e finalità dell’Associazione
3.1. L’associazione è apolitica e apartitica e svolge la propria attività con lo scopo principale di promuovere e valorizzare il proprio patrimonio ambientale e culturale attraverso l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività ricreative e non sportive che si praticano montando a cavallo n luoghi aperti quali borghi, montagne, colline, campagne e boschi.
3.2. L’associazione si configura come un ente senza scopo d lucro volto all’esclusivo perseguimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale nel settore sportivo, educativo, culturale e ricreativo prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati.
3.3. L’Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva dilettantistica di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative.
3.4. L’associazione è aperta a tutti, senza alcuna forma e discriminazione nell’accesso e nella vita associativa, nel rispetto delle convinzioni personali e ciascuno e le proprie attività sono rivolte ai soci, relativi familiari e terzi.
3.5. L’associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei vincoli di legge. La realizzazione di attività diverse da quelle di interesse generale viene deliberata dall’Organo amministrativo.

Art. 4 Attività
4.1. Per il conseguimento degli scopi sopraccitati, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:
- Organizzare e gestire, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento all’attività degli sport e/o, delle discipline sportive dell’equitazione di campagna incluse nell’elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 o successive modifiche e integrazioni.
- Promuovere e sviluppare l’attività sportiva dilettantistica, amatoriale e ludico-ricreative (turismo equestre, trekking, ecc.) in ottica di promozione di valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e culturale;
- Interventi Assistiti con Animali rivolti prevalentemente a persone disabili e/o in condizione di disagio sociale;
- La promozione della pratica dell’equitazione attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi non professionistici, ed ogni altra iniziativa utile per lo sviluppo e la diffusione di tale attività per la crescita personale, fisica e psicologica di soggetti con difficoltà.
- L’attuazione, anche in convenzione con l’Ausl e con le scuole del territorio, di progetti di intervento individuali o collettivi, di tipo socioeducativo, riabilitativo, ludico-sportivo a favore di minori e adulti disabili e/o in condizione di disagio, attraverso l’uso del cavallo, mediati da personale specializzato.
- La realizzazione di percorsi di integrazione e di inclusione sociale di bambini e adulti anche in situazione di svantaggio familiare e/o sociale, tramite progetti legati al mondo agricolo e al mondo animale, con particolare predilezione per i cavalli.
- L’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, come l’elaborazione di opuscoli, riviste, prontuari, libri e comunque ogni tipo di pubblicazione connessa all’attività equestre.
- L’instaurazione di relazioni di cooperazione e collaborazione con Associazioni ed Enti che operino negli stessi campi con finalità simili o complementari, sia Nazionali che Internazionali.
- Promuovere la cultura dell’amicizia, collaborazione, e solidarietà tra i membri, la gioia dello sport e del gioco di gruppo per favorire l’integrazione sociale e culturale anche tra le categorie più svantaggiate, favorendo l’integrazione e la coesione sociale;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, compresi pacchetti turistici esperienziali che mettano al centro il rapporto tra natura e cavallo;
4.2. L’Associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, in uno o più dei seguenti settori di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare potrà realizzare direttamente o in coprogettazione in rete, la realizzazione di interventi di formazione professionale che servono a far interagire un gruppo di persone allo scopo di migliorarne la capacità di lavorare in squadra.
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- attività commerciali, produttive, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. q) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Somministrazione di alimenti e bevande agli associati per promuovere la cultura della vita sana e dell’educazione alimentare, nonché la promozione dell’agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. s) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. z) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4.3. L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l’associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.
Art. 5 Patrimonio ed entrare dell’associazione
5.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dal conferimento del diritto in godimento d’uso del Capitale Intellettuale denominato ALFASSA;
- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell’associazione;
- da eventuali erogazioni, eredità, donazioni e lasciti pervenuti all’associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
5.2. L’Associazione potrà perseguire le proprie finalità ed ogni altra attività strumentale, accessoria e connessa ritenuta idonea al perseguimento delle sue attività e finalità, grazie al conferimento del diritto di godimento d’uso del Capitale Intellettuale denominato ALFASSA, costituito da un insieme sinergico ed integrato di beni intangibili partecipati capaci di generare utilità differita nel tempo, quali:
- Development Model; un insieme di modelli, processi e procedure completamente interoperabili e decentralizzate in grado di generare valore attraverso le reti di relazioni e di conoscenze.
- Capitale Organizzativo: un insieme di strumenti di vendita ed applicazioni software che saranno decentralizzate (piattaforme Open Innovation) per informatizzare i propri processi di sviluppo;
- Capitale Umano: un programma di sviluppo di lungo periodo dedicato al turismo esperienziale ed emozionale, dal quale è possibile ricavare un insieme di progettualità integrate e best practice.
- Capitale Relazionale: un insieme di relazioni, costituite principalmente da imprese ed altri Enti con le quali sarà possibile stabilire delle partnership di reciprocità.
5.3. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- quote associative e contributi degli associati;
- dei redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- contributi corrisposti da enti o amministrazioni pubbliche o private;
- ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi, da impegnare per il conseguimento dei fini statuari.
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
5.4. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
5.5. È facoltà del consiglio direttivo di prevedere varie tipologie di quote, per nel rispetto del diritto di partecipazione attiva e passiva alla vita dell’associazione. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderirvi, e la quota annuale di iscrizione alla stessa, previa approvazione da parte dell’Assemblea.
5.6. I versamenti al fondo di dotazione iniziale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
5.7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
5.8. Le donazioni sono accettate dal consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.
5.9. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.
5.10. Il presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
5.11. Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge o effettuata a favore di altro Ente del Terzo Settore.
5.12. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’associazione e vigila sui decrementi che il patrimonio dell’associazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile e dalle norme di autoregolamentazione.